Preparazione al Matrimonio

Il Percorso si apre con un incontro di conoscenza reciproca nel mese di novembre. Il secondo martedì di gennaio iniziano gli incontri veri e propri, alle ore 21 in Oratorio. Si prosegue ogni martedì per nove serate, fino a metà marzo circa. L’ultimo appuntamento è per la celebrazione eucaristica conclusiva, normalmente una domenica alle ore 18, a cui fa seguito la cena condivisa e la verifica.
Per ogni informazione rivolgersi  in Segreteria Parrocchiale, così da fissare un appuntamento con il parroco.
Per ulteriori dettagli:
 parrocchia@parrocchiasmau.it

Programma

  • Martedì 13 novembre 2018, ore 21:00 – Introduzione.
  • Martedì 15 gennaio 2019, ore 21:00 – Primo incontro.
  • Lunedì 11 febbraio 2019, ore 21:00 – Paternità e maternità responsabili (decanale).
  • Martedì 12 marzo 2019, ore 21:00 – Partecipazione serate esercizi spirituali.
  • Martedì 19 marzo 2019, ore 21:00 – Ultimo incontro.
  • Sabato 23 marzo o domenica 24 marzo 2019, ore 18:00 – Eucaristia conclusiva e cena.

Modulistica online

    Data e orario per la celebrazione del matrimonio

    Dati dello sposo

    Dati della sposa

    Dati dei testimoni dello sposo

    Primo testimone (richiesto)

    Secondo testimone (facoltativo)

    Dati dei testimoni della sposa

    Primo testimone (richiesto)

    Secondo testimone (facoltativo)

    Eleggibilità dei testimoni

    Secondo il can. 1108 del Codice di Diritto canonico sono validi solo i matrimoni che si celebrano alla presenza di due testimoni. Essi devono essere presenti simultaneamente e di persona alla manifestazione del consenso degli sposi, per garantirne la pubblicità. A differenza di quanto richiesto dal can. 874, sui requisiti del padrino/madrina del battesimo/cresima, per il testimone non è richiesta alcuna condizione (se non che sia fornito di uso di ragione e sia capace di testimoniare). La differenza è che il padrino svolge una funzione meramente ecclesiale, e perciò deve possedere alcuni requisiti richiesti dal diritto della Chiesa, mentre il testimone alle nozze (anche religiose) ha un ruolo civile/canonico pubblico. Nulla vieta quindi che anche un civilmente coniugato, divorziato, risposato o convivente (al limite anche non battezzato o battezzato acattolico) sia ammesso al ruolo di testimone alle nozze.

    Noi sposi (tutti i consensi richiesti):

    Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

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